Pecore costrette a subire pioggia e freddo: condannato il pastore

Accertata in via definitiva la responsabilità del titolare di un’azienda agricola che ha sede in Toscana

Pecore costrette a subire pioggia e freddo: condannato il pastore

Nessun tetto per quasi duecento pecore, costrette, peraltro, a subire la pioggia e il freddo ed affondare le proprie zampe in un terreno che mescola fango e deiezioni: sacrosanta la condanna per il pastore.
Questa la presa di posizione dei giudici (sentenza numero 37675 del 19 novembre 2025 della Cassazione), i quali hanno così chiuso un processo che ha avuto origine in Toscana.
A finire nel mirino, all’epoca dei fatti, è un’azienda agricola, ‘visitata’ per ben due volte dai carabinieri forestali, i quali non possono fare altro che constatare le assai precarie condizioni in cui sono tenuti ben centottanta ovini.
Inevitabile lo strascico giudiziario, col titolare dell’azienda agricola che si ritrova condannato per il reato di abbandono di animali, avendo detenuto, secondo i giudici di merito, le pecore di sua proprietà in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Per quanto concerne la pena, essa viene fissata in 6mila e 370 euro di ammenda.
Questa decisione viene criticata duramente in Cassazione dalla difesa del proprietario delle pecore.
Innanzitutto, il legale osserva che il suo cliente è stato costretto a lasciare temporaneamente gli animali nel recinto incriminato, ciò a seguito della demolizione – in virtù di prescrizione imposta dall’amministrazione comunale –della copertura del fabbricato in cui ordinariamente venivano ricoverati gli ovini, e poi aggiunge che l’organizzazione dell’azienda prevedeva spostamenti continui degli ovini tra i luoghi di ricovero, in ragione dei previsti cicli produttivi, e la situazione censita dai carabinieri forestali in sede di sopralluogo era dunque temporanea.
Cambiando fronte, poi, il legale osserva che la detenzione penalmente rilevante è quella attuata in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze quale conseguenza delle modalità della detenzione delle bestie mentre tale gravità della sofferenza – non identificabile nella semplice detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura – non è ravvisabile nella vicenda in esame, poiché il veterinario ha attestato che gli ovini erano ben nutriti e non ha accertato nessun elemento di malattia, ma è anzi contraddetta dalla possibilità per gli animali di pascolare all’aperto.
Per il legale, poi, è possibile ipotizzare il fatto non grave, innanzitutto perché non è certo il lasso di tempo in cui le pecore abbiano soggiornato in quel terreno, che, peraltro, era soltanto privo di una struttura sotto cui far riparare gli animali e caratterizzato dalla presenza di fango. E poi, aggiunge il legale, il titolare dell’azienda agricola non ha mai sottoposto a sevizie gli animali, che, peraltro, sono risultati privi di problematiche sanitarie.
Da non dimenticare, infine, che il proprietario delle pecore ha dovuto ottemperare alla rimozione dell’ovile, rimozione impostagli da provvedimento dell’amministrazione comunale e quindi costituente adempimento di un dovere.
Alle obiezioni difensive, però, i magistrati di Cassazione ribattono in modo secco, richiamando proprio quanto sancito dal veterinario che aveva accompagnato i carabinieri forestali, ossia che gli ovini erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da produrre in loro gravi sofferenze. Nello specifico, all’interno di un manufatto agricolo, privo di copertura, erano presenti ovini, i quali stabulavano nella lettiera permanente tra il fango, il fieno e le loro deiezioni, al freddo e sotto la pioggia battente, quindi in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da produrre negli ovini gravi sofferenze.
Per fare chiarezza, poi, i magistrati osservano che il titolare dell’azienda agricola ha provocato gravi sofferenze ai propri ovini, detenendoli in aree prive di copertura, al freddo, in un terreno dove gli animali affondavano le proprie zampe nel fango e nelle loro deiezioni e precisano che a nulla rileva che le pecore non fossero malnutrite, non avessero zoppie, non fossero ferite o, più in generale, non fossero affette da patologie, poiché, comunque, gli animali erano stati collocati in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista della salubrità e della loro protezione.
Ampliando, poi, l’orizzonte, i giudici ricordano che la norma è posta a tutela del senso di pietà per gli animali. La condotta sanzionata consiste nell’abbandonare un animale domestico di qualsiasi tipo, ovvero, come in questa vicenda, nel detenere l’animale in condizioni incompatibili con la sua natura. Entrambe le condotte configurano ipotesi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal proprietario dell’animale. E, viene precisato, la detenzione dell’animale in condizioni contrarie alla sua natura si configura anche per mera negligenza, non essendo richiesto il dolo. Peraltro, la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche in quella che produce meri patimenti, come tenere un portamento innaturale, tale da impedire o rendere difficoltosa la deambulazione o il mantenimento della posizione eretta e stabile, e anche in quella condotta che incide sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione. Ancora, costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell’uomo.
Ragionando in questa ottica, per i giudici la condotta tenuta dal titolare dell’azienda agricola si è spinta ben oltre la semplice violazione delle corrette modalità con cui devono essere, mantenuti, nutriti, ricoverati e custoditi gli animali (compresi quelli domestici), apparendo evidente, invece, l’offesa alla sensibilità psico-fisica agli animali, offesa che il legislatore ha elevato a rango di bene meritevole di essere presidiato dalla sanzione penale.
E, aggiungono i magistrati di Cassazione, è impossibile ridimensionare i fatti, soprattutto alla luce dell’elevato numero di animali, cioè centottanta ovini, tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, dato numerico che esplicita l’elevato grado di offensività della condotta tenuta dal titolare dell’azienda agricola.

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