Adozione: possibile valutare l’interesse del minore a conservare una relazione col nucleo parentale di origine

Necessaria, però, anche un’adeguata informazione e preparazione del nucleo familiare adottante, affinché comprenda la ragione della scelta della non recisione dei rapporti e la necessità di un adeguamento psicologico e pratico alla diversa modulazione della filiazione adottiva, seppur piena e legittimante

Adozione: possibile valutare l’interesse del minore a conservare una relazione col nucleo parentale di origine

In materia di adozione del minore d’età, la normativa, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, non esclude che si possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio-affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine. E, in questa ottica, la decisione di consentire, ove sia conforme all’interesse del minore, il mantenimento dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia d’origine deve essere accompagnata da un’adeguata informazione e preparazione del nucleo familiare adottante, affinché comprenda la ragione della scelta della non recisione dei rapporti e la necessità di un adeguamento psicologico e pratico alla diversa modulazione della filiazione adottiva, seppur piena e legittimante.
Questi i principi richiamati dai giudici (ordinanza numero 3476 del 17 febbraio 2026 della Cassazione) per valutare l’istanza di una donna a fronte della possibile adozione della figlia.
Tema centrale è la valutazione dell’eventuale interesse della minore al mantenimento del legame affettivo con la famiglia di origine.
Su questo fronte, i giudici d’Appello, pur dando atto del legame affettivo tra la madre e la figlia, lo hanno ritenuto non costruttivo, e non hanno preso in esame il possibile interesse della ragazzina a non recidere il rapporto con la madre, pur in un quadro deficitario delle capacità genitoriali della donna.
Di diverso parere, invece, i magistrati di Cassazione, per i quali l’esistenza di un legame affettivo tra le parti, nonostante la complessità e gli aspetti negativi che lo contraddistinguono, anche in considerazione della consapevolezza manifestata dalla figlia circa le problematiche di dipendenza materne, avrebbe dovuto indurre un approfondimento circa il percorso migliore con cui consentire una possibile relazione tra la minore e la figura materna, a cui la figlia, nonostante tutte le difficoltà, è legata.
Da escludere, in generale, un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d’origine realizzi l’interesse del minore. Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta di precisi indici normativi, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Laddove vi siano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità.

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