Stop all’espulsione dello straniero anche se la convivenza in Italia con un familiare è saltuaria
Per i giudici, difatti, la convivenza col familiare non può essere ritenuta rilevante solo se connotata da quotidiana compresenza nella medesima abitazione
Per poter mettere in discussione l’espulsione dello straniero, la convivenza in Italia con un familiare non può essere ritenuta rilevante solo se connotata da quotidiana compresenza nella medesima abitazione.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 9335 del 13 aprile 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il caso di un cittadino albanese inserito ufficialmente nella famiglia della sorella, aggiungono che la prospettiva di una convivenza con compresenza quotidiana sotto lo stesso tetto non tiene conto che nella normalità delle relazioni accade che la convivenza si atteggi con forme diverse in ragione, per esempio, di esigenze lavorative e di studio dei conviventi.
Riprendono vigore, quindi, le obiezioni sollevate dal cittadino albanese a fronte del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti.
In via generale, con riferimento al divieto di respingimento o di espulsione dello straniero, si è affermato che la normativa individua tre diversi parametri di radicamento sul territorio nazionale – quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale – rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a tutela non soltanto delle relazioni familiari, ma anche di quelle affettive e sociali e, naturalmente, delle relazioni lavorative ed economiche, che pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Si è anche chiarito che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal cittadino straniero deve essere accertato caso per caso avendo riguardo ad ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione contratti di lavoro anche a tempo determinato e di documenti che attestino proiezioni sociali sviluppatesi nel corso degli anni dai quali la sussistenza di un’identità sociale meritevole di considerazione nell’ambito dei diritti riconosciuti e protetti anche a livello sovranazionale.
Inoltre, in tema di immigrazione, sebbene non si riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, non sono rari, nell’ambito di relazioni interpersonali, rapporti di convivenza fra familiari e parenti che lavorano in luoghi differenti ove sono domiciliati durate la settimana e che si ritrovano nella comune residenza solo nel fine settimana o in altri giorni della settimana compatibilmente con le suddette esigenze, senza che ciò faccia venire meno in capo la qualità di conviventi. Ciò anche perché la vita familiare moderna presenta, per le intersecantisi e mutate caratteristiche sociali e lavorative, sempre più tratti multiformi di realtà affettiva che sfuggono ad un’interpretazione secondo un unico modello predeterminato di convivenza. Non appare quindi conforme al nostro ordinamento, incentrato sul principio solidaristico che porta a riconoscere e garantire tutela alle formazioni sociali, prima fra tutte la famiglia ed i legami di parentela, in cui si svolge la vita personale, l’interpretazione nel senso di escludere rilevanza o concludenza ad una situazione accertata di convivenza fra fratello e sorella e contraddistinta dalla presenza nella comune residenza un solo giorno a settimane alterne, a causa di accertate esigenze di lavoro.