Via libera all’autovelox anche su un percorso di due chilometri e mezzo

Netta la posizione dei giudici: la ricomprensione di un tratto viario nell’ambito delle strade urbane di scorrimento veloce non ha nulla a che fare con la sua lunghezza, ma dipende dalla presenza delle caratteristiche previste dalla norma

Via libera all’autovelox anche su un percorso di due chilometri e mezzo

La ridotta lunghezza del singolo tratto viario non è elemento sufficiente per escluderne l’inclusione tra le strade urbane a scorrimento veloce. Di conseguenza, è legittimo, anche su un percorso di neanche due chilometri e mezzo, il ricorso all’autovelox per inchiodare gli automobilisti col ‘piede pesante’.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 7374 del 27 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un episodio che verificatosi in provincia di Pescara. Lungo quelle strade, difatti, una automobilista viene beccata a violare il limite di velocità presente lungo il tratto stradale da lei percorso. A inchiodarla è l’autovelox ‘Velocar Red&Speed Evo-r’, i cui accertamenti, però, secondo il Giudice di pace, non sono validi, a fronte della rilevata mancanza di omologazione del dispositivo.
La gioia della automobilista però dura poco... Il giudice del Tribunale accoglie le obiezioni sollevate dal Comune e ritiene legittimi i verbali poggiati sui dati forniti dall’autovelox. Ciò perché è sufficiente l’approvazione del dispositivo di rilevamento a distanza dell’infrazione, e non è necessaria, invece, la prova della sua omologazione, spiega il giudice.
Inutili si rivelano infine le obiezioni sollevate in Cassazione dalla automobilista. In primo luogo, viene respinta la tesi mirata sostenere l’illegittimità dei verbali a fronte di infrazioni rilevate mediante apparecchiatura autorizzata ma priva di omologazione.
Su questo fronte, difatti, i giudici di terzo grado ribadiscono che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di rilevazione a distanza, è necessario accertare se l’apparecchio sia stato, o meno, sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento e, quindi, l’affidabilità delle rilevazioni con esso eseguite. Di conseguenza, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, e, però, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.
E analogo criterio vale per qualsiasi ipotesi di accertamento di infrazioni al ‘Codice della strada’ eseguito mediante il ricorso ad apparati di rilevamento a distanza, poiché, in presenza di contestazione sull’idoneità dell’apparato, l’amministrazione deve offrire la relativa prova positiva, mediante la produzione di apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo peraltro ricorrere a mezzi alternativi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento degli apparati, sanciscono i giudici di Cassazione.
Applicando questa prospettiva alla vicenda oggetto del processo, va sottolineato che l’apparecchio utilizzato per la rilevazione a distanza delle infrazioni contestate alla automobilista era stato sottoposto alla verifica periodica di funzionamento il 21 dicembre del 2020, essendo stato depositato il relativo certificato nel giudizio di primo grado mentre i verbali contestati sono stati elevati, rispettivamente, il 10 aprile del 2021 ed il 12 aprile del 2021 e, dunque, nell’arco dell’anno dall’ultima verifica di funzionamento dell’apparecchio. In sostanza, alla data di contestazione delle infrazioni oggetto di causa, non era decorso l’anno dall’ultima verifica di corretto funzionamento dell’apparato di rilevamento a distanza.
Chiuso questo fronte, però, resta sul tavolo dei giudici la questione più importante, cioè quella relativa alle peculiarità del tratto di strada che ha visto l’automobilista sanzionata.
Secca la posizione assunta dalla donna: a suo dire, il tratto di strada su cui le infrazioni sono state in concreto rilevate, ancorché inserito da decreto prefettizio tra quelli in cui è consentito il rilevamento a distanza delle violazioni al ‘Codice della strada’, non presenta tuttavia le caratteristiche minime per poter essere identificato come strada urbana a scorrimento veloce. In particolare, sempre secondo la donna, alla luce della lunghezza della strada, pari a due chilometri e quattrocento metri, non è verosimile che detto tratto presenti identiche caratteristiche di pericolosità per tutta la sua lunghezza.
Prima di ribattere a tale obiezione, i magistrati di Cassazione richiamano il principio secondo cui in materia di circolazione stradale, la normativa, nel demandare al Prefetto l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria.
Ciò detto, i magistrati osservano che l’automobilista, nel contestare l’inserzione della strada su cui sono state rilevate le contravvenzioni oggetto di causa nel novero di quelle per le quali è consentita la rilevazione a distanza delle infrazioni, non offre alcun elemento idoneo a sostenere la sua tesi, in quanto non evidenzia quali sarebbero le caratteristiche del tratto di strada in esame che lo renderebbero inidoneo ad essere compreso in quelli definibili come strade urbane a scorrimento veloce. Il solo argomento che viene speso è relativo alla lunghezza della strada, ma tale ragionamento, generico, ipotetico e sganciato dalle caratteristiche concrete del tratto viario in questione, non considera che la strada urbana di scorrimento viene definita come segue: “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
Dunque, la ricomprensione di un tratto viario nell’ambito delle strade urbane di scorrimento veloce non ha nulla a che fare con la sua lunghezza, ma dipende dalla presenza delle caratteristiche previste dalla norma, caratteristiche l’automobilista non ha provato come mancanti.

News più recenti

Mostra di più...